Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.
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definitiva o temperonea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.
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ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in cassazione e dalle spese di cancelleria.
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esservi reiscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione
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Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il
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In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello
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ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile. A tal fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al sindaco
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condizioni di cui all'art. 3 e che risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 ottobre. Nell'elenco non sono compresi
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, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione, se non hanno espressamente dichiarato